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La nuova web tax

La Legge di Bilancio 2018 introduce a partire dal 01/01/2019 l'imposta sulle transazioni digitali (c.d. web tax) che graverà nella misura del 3% sui corrispettivi delle "prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici".

Si tratta di un tributo trattenuto dal committente (sostituto d'imposta residente, o stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente), con un meccanismo simile a quello delle ritenute a titolo d'imposta.
L'imposta si applicherà solo se tali soggetti effettueranno nel corso di un anno solare un numero di transazioni "digitali" potenzialmente assoggettabili al tributo superiore alle 3.000 unità. Ai fini dell'esenzione sarà necessario che il fornitore del servizio indichi nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento inviato contestualmente alla fattura, il mancato superamento del suddetto limite.
La web tax sarà dovuta solo se la transazione verrà effettuata nei confronti di uno dei sostituti d'imposta di cui all'art. 23 co. 1 del DPR 600/73 (in sostanza i soggetti passivi iva) oppure di una stabile organizzazione di un soggetto non residente. Per espressa disposizione di legge non saranno soggette all'imposta le prestazioni effettuate nei confronti dei soggetti che si avvalgono del regime dei minimi oppure del regime forfettario. Non saranno inoltre soggette a tale imposta le prestazioni effettuate nei confronti di soggetti privati oppure di soggetti non residenti senza una stabile organizzazione in Italia.
Secondo la Legge di Bilancio 2018 "si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione". La formulazione utilizzata è la medesima di quella contenuta nella normativa IVA inerente il commercio elettronico. Se i decreti attuativi di tale nuova norma si rifaranno a questa definizione risulteranno quindi escluse dalla web tax le transazioni di commercio elettronico indiretto, in cui i mezzi elettronici servono esclusivamente per l'ordine, mentre l'oggetto del contratto è un bene fisico.
Per non arrivare impreparati al momento in cui tale nuova tassa sarà operativa e capire se le vostre attività di e-commerce risulteranno potenzialmente incise da tale nuovo tributo vi consigliamo quindi di richiedere una consulenza al nostro studio, in modo tale da valutare insieme le migliori soluzioni per gestire al meglio questa novità fiscale.

Dott. Paolo Rosano
- rosanostrategist.it -