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Le novità 2020 per la prova delle cessioni intra-UE

L’articolo 41 comma 1 D.L. 331/93 stabilisce che le cessioni di beni intra-UE sono operazioni non imponibili iva se vengono rispettati determinati requisiti.

Nello specifico essi sono:
- Entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione sono soggetti passivi iva;
- L’operazione sia onerosa e comporti il trasferimento della proprietà dei beni;
- Vi sia l’effettivo trasferimento fisico della merce dal territorio di uno Stato all’altro dell’UE.


Il Regolamento di esecuzione UE 2018/1912 in vigore dallo 01/01/2020 in tutti gli Stati membri ha introdotto una nuova disposizione secondo cui per beneficiare dell’esenzione dell’imposta per le operazione sopra menzionate sia necessario conservare delle prove attraverso le quali si possa presumere che i beni siano stati trasportati o spediti dal Territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, distinguendo due casistiche:
- Il trasporto viene effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto;
- Il trasporto viene effettuato direttamente dall’acquirente o da un terzo per suo conto.


La nuova norma prevede due gruppi distinti di prove:
Gruppo a)
- Documento di trasporto o lettera CMR riportante la firma (si ritiene faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
- Polizza di carico;
- Fattura di trasporto aereo;
- Fattura emessa dallo spedizioniere.


Gruppo b)
- Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
- Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.


Nello specifico la nuova normativa prevede che, per beneficiare dell'esenzione dell'imposta:
- Se i beni vengono trasportati dal venditore o da un terzo per conto suo, il venditore deve conservare o due elementi del gruppo a) oppure un elemento del gruppo a) unitamente ad un elemento del gruppo b);
- Se i beni vengono trasportati dall’acquirente o da un terzo per conto suo, il venditore deve conservare o due elementi del gruppo a) oppure un elemento del gruppo a) unitamente ad un elemento del gruppo b), ma a tale condizione deve anche aggiungere una dichiarazione redatta dall’acquirente con la quale quest’ultimo certifica che la merce è giunta nel paese di destinazione. Tale dichiarazione deve riportare: la data di rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni, la data e il luogo di arrivo, l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente e nel caso di cessione di mezzi di trasporto il numero di identificazione del mezzo di trasporto. Tale dichiarazione deve essere fornita dall’acquirente al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.


Appare dunque evidente come non sia possibile produrre le prove richieste dal Regolamento nei casi in cui il trasporto sia effettuato direttamente dal cedente o dal cessionario con mezzi propri. Si attendono a tal proposito chiarimenti ufficiali sulla portata di tali novità soprattutto nei casi in cui le stesse di fatto non siano applicabili.


Degna di nota risulta infine un’ulteriore novità introdotta dalle nuove norme comunitarie: è diventato, ai fini della non applicabilità dell’imposta sul valore aggiunto, elemento sostanziale e non solo più formale il fatto di indicare in fattura la partita iva comunitaria della controparte e tale partita iva deve risultare obbligatoriamente negli archivi Vies.

Dott. Paolo Rosano

- rosanostrategist.it -