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Addio scheda carburante - Parte II

Il DL 28.6.2018 n. 79, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.6.2018 n. 148, ha prorogato all’1.1.2019 il termine di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione, rendendo di conseguenza possibile utilizzare fino al 31.12.2018 la scheda carburante.

Tuttavia tale “proroga” non ha apportato modifiche alle norme contenute nella Legge di Bilancio 2018 inerenti l’obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, quali "carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973 n. 605" per poter beneficiare della deduzione ai fini delle imposte sui redditi e della detrazione ai fini iva dei costi relativi all'acquisto di carburante per i mezzi usati aziendalmente (sia in maniera dedicata che in maniera promiscua).

In altre parole sarà quindi obbligatorio procedere al pagamento del carburante tramite carta di credito, bancomat o carte prepagate per poter "scaricare" aziendalmente tali costi. Per contro, ogni pagamento effettuato tramite contanti renderà l'acquisto del carburante interamente indeducibile/indetraibile da parte di ogni soggetto passivo iva, a prescindere dall’aver compilato o meno la scheda carburante, rendendo di conseguenza superfluo l’aver allungato dal punto di vista formale la sopravvivenza della scheda carburante fino a fine anno.

In conclusione il reale beneficio della proroga è da ricondursi quindi al rinvio dell’obbligo di emissione della fattura elettronica da parte dei distributori di carburante che potranno così allinearsi a tale nuova normativa insieme al restante mondo delle partite iva a partire dall’1.1.2019.

Dott. Paolo Rosano
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