
Addio scheda carburante
La Legge di Bilancio 2018 ha riformato in maniera significativa la disciplina degli acquisti di carburante, a partire dal 01 luglio 2018.
Da tale data per poter dedurre ai fini delle imposte sui redditi e detrarre ai fini iva i costi relativi all'acquisto di carburante per i mezzi usati aziendalmente (sia in maniera dedicata che in maniera promiscua) non si potrà più utilizzare la scheda carburante, ma sarà necessario utilizzare mezzi di pagamento tracciabili, più precisamente "carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973 n. 605". In altre parole sarà quindi obbligatorio procedere al pagamento del carburante tramite carta di credito, bancomat o carte prepagate per poter "scaricare" aziendalmente tali costi. Per contro, ogni pagamento effettuato tramite contanti renderà l'acquisto del carburante interamente indeducibile/indetraibile da parte di ogni soggetto passivo iva.
Tuttavia le novità non si esauriscono con quanto sopra evidenziato, poiché contestualmente all'abrogazione della scheda carburante è previsto per gli impianti stradali di distribuzione (i benzinai) l'obbligo di emissione della fattura elettronica (oppure in alternativa di memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica giornalmente i dati dei corrispettivi) con riferimento alle cessioni di carburante nei confronti dei soggetti passivi iva. Ciò significa che l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per i carburanti per autotrazione ex art. 2 comma 1 lett. b) del DPR 696/96 viene limitato ai soli acquisti al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione.
La Legge di Bilancio 2018 ha poi previsto un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico per colmare in parte l'aggravio economico che ogni distributore dovrà subire legato all'aumento del numero di transazioni e delle conseguenti commissioni d'incasso applicate dagli intermediari finanziari stessi. Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Mera consolazione dunque per i distributori di carburante, che oltre a dover affrontare un maggior costo legato alle commissioni su ogni incasso ricevuto dovranno sobbarcarsi tutti i maggiori oneri amministrativi e burocratici legati all'implementazione della fatturazione elettronica nelle loro attività già a partire dal 01 luglio 2018. Il nostro Studio si mette pertanto a disposizione di ogni impianto di distribuzione di carburante per valutare le migliori soluzioni organizzative e gestionali per fronteggiare al meglio tale pesante aggravio, cercando di non subire questo cambiamento ma piuttosto utilizzarlo come strumento per riorganizzare, rielaborare ed ottimizzare le proprie procedure amministrativo-gestionali interne.
Dott. Paolo Rosano
- rosanostrategist.it -