
Bitcoin e dichiarazione dei redditi
Attraverso l’interpello n. 956-39/2018 l'Agenzia delle Entrate ha tentato di chiarire il trattamento da riservare alle criptovalute in relazione alla loro indicazione in dichiarazione dei redditi, ma per comprendere al meglio la tematica è necessario fare un piccolo passo indietro.
Mediante la risoluzione n. 72/E/2016 l'Amministrazione si è espressa in merito alla tassazione che le valute virtuali devono scontare, se detenute al di fuori del regime di impresa. All'interno di tale risoluzione l'Agenzia ha affermato che le criptovalute generano un reddito diverso tassabile secondo i principi che regolano le operazioni aventi a oggetto valute tradizionali, ex art. 67 del Tuir: può dunque rilevare ogni conversione fra valute virtuali ed euro, oppure fra valute virtuali stesse, realizzata per effetto di una cessione a termine oppure a pronti se la giacenza media dell’insieme dei “wallet” detenuti dal contribuente, ha superato il controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni consecutivi. La giacenza va calcolata sulla base del rapporto di cambio al 1° gennaio, rilevato sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale o in mancanza su quello dove ha effettuato la maggior parte delle operazioni. Tale punto merita particolare attenzione però, poiché le plusvalenze vengono rilevate solo al momento della vendita delle criptovalute, pertanto le imposte si dovranno pagare solo sulle plusvalenze effettivamente realizzate (quindi solo nel caso di effettiva vendita di criptovalute e non nel caso di plusvalenze latenti all'interno del proprio portafoglio). In tal caso ed in concomitanza del superamento del limite sopra citato (valore del portafoglio superiore a 51.645,69 euro per sette giorni consecutivi), la plusvalenza (al netto di eventuali minusvalenze scomputabili) andrà dichiarata nel quadro RT del modello redditi, utilizzando il criterio Lifo in caso di vendite parziali, liquidando la relativa imposta sostitutiva del 26%.
Ai fini Ivafe, in senso opposto all’assimilazione tra wallet e depositi sopra accennata, l’Agenzia ha invece precisato che le criptovalute non sono soggette a tassazione in quanto l’imposta si applica esclusivamente ai depositi e conti correnti di natura “bancaria”. Tuttavia, nell’interpello n. 956-39/2018 l'Amministrazione ha sostenuto che nonostante le criptovalute non siano rilevanti ai fini dell'Ivafe esse debbano essere in ogni caso sottoposte alla normativa inerente il monitoraggio fiscale con conseguente indicazione nel quadro RW del modello redditi. Tale affermazione lascia però adito a significativi dubbi, poiché il quadro RW del modello dichiarativo va compilato solo in caso di detenzione nel periodo d’imposta di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. I dubbi derivano dal fatto che le criptovalute sono di fatto a-territoriali, poiché non stanno né in Italia né all’estero, ma si trovano nella “rete” (di fatto, nella blockchain), per la quale non esiste né un concetto di “estero” né di territorio nazionale.
Alla luce di quanto sopra affermato Autorevole Dottrina (Capaccioli e Deotto, “Il Sole 24 Ore”) giunge alla conclusione che l’obbligo di indicazione nel quadro RW non sussista ogni qualvolta la persona fisica abbia la disponibilità della chiave privata, che rappresenta il “mezzo” attraverso il quale la stessa persona manifesta la volontà di disporre delle criptovalute.
La necessità di monitoraggio ed indicazione in RW potrebbe invece sorgere nel caso in cui il contribuente residente non abbia la disponibilità della chiave privata e si avvalga dei cosiddetti “custodial wallet” residenti o domiciliati all’estero. L’indicazione non avrebbe senso, invece, per le criptovalute gestite attraverso custodial residenti in Italia, venendo a mancare ogni legame con l’estero.
Tale risulta essere quindi il comportamento più appropriato finché non si avrà un vero e proprio intervento normativo chiarificatore riguardo l'intera tematica.
Vista l'imminenza della campagna dichiarativa vi esortiamo a mettervi in contatto con il nostro Studio per sciogliere ogni eventuale dubbio in merito alla corretta indicazione in dichiarazione dei redditi dei vostri wallet di criptovalute o delle plusvalenze realizzate nel corso del 2017.
Dott. Paolo Rosano
- rosanostrategist.it -